CONTRATTO A TERMINE – CAUSALI– CCNL TERZIARIO E COMMERCIO

Come noto, il Decreto Lavoro n. 48 del 2023, convertito in Legge 85/2023, è intervenuto anche in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, modificando l’articolo 19 del d.lgs. n. 81/2015.

 

L’attuale disciplina prevede la possibilità (salvi i limiti di cui all’art. 20 d.lgs. 81/2015):

 

(i) di stipulare, prorogare o rinnovare liberamente un contratto a termine entro il limite temporale di 12 mesi;

(ii) di stipulare, prorogare o rinnovare un contratto a termine per un periodo superiore, purché complessivamente non si ecceda il limite di 24 mesi (salve le diverse previsioni del contratto collettivo, salve le attività stagionali e salva la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi dinanzi alla direzione territoriale del lavoro) solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

 

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza di tali previsioni, nei casi previsti dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis)  in sostituzione di altri lavoratori.

 

Con riferimento alla lett. a), il CCNL lavoro del Terziario e Commercio, rinnovato in data 22 marzo 2024, all’art. 71-bis prevede specifiche causali (da dettagliare però dal singolo contratto di lavoro) e delega la contrattazione collettiva di secondo livello a individuarne di ulteriori.

 

In particolare, l’art. 71 bis individua, quali casi di legittimo superamento del termine di 12 mesi (entro il termine complessivo di 24), i seguenti:

 

  1. assunzioni effettuate nel periodo interessato dai saldi relativi a vendite di fine stagione, sia invernali che estivi (come da specifica regolamentazione regionale);
  2. assunzioni effettuate nel periodo interessato dalle fiere nazionali e internazionali (cioè, in quello compreso tra i sette giorni precedenti all’evento e i sette successivi);
  3. assunzioni effettuate nel periodo delle festività natalizie (dal 15 novembre al 15 gennaio);
  4. assunzioni effettuate nel periodo delle festività pasquali (nel periodo compreso tra i quindici giorni precedenti e i quindici successivi alla domenica di Pasqua);
  5. assunzioni di specifiche professionalità, impiegate direttamente nei processi organizzativi e produttivi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale dell’attività;
  6. assunzioni per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di prodotti innovativi nel terziario avanzato;
  7. assunzioni di professionalità specifiche per lo sviluppo di metodologie e nuove competenze digitali;
  8. aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni (da intendersi come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti), per il periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura o durante la ristrutturazione;
  9. assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi (per una durata massima di 24).

 

La circ. 9/2023 Min. Lav. ha specificato essere valide anche le causali che i contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015, sempre che contengano concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine e non si limitino a un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina.

 

In assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi di cui all’art. 51, le causali possono essere individuate nei contratti collettivi applicati in azienda, ancorché diversi da quelli definiti all’art. 51, o dalle parti del contratto individuale di lavoro, per esigenze tecniche, organizzative o produttive sino al 31 dicembre 2024 (in forza della proroga stabilita dal D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 conv. L. 18 del 23 febbraio 2024).

 

È riaffermata la possibilità per il datore di lavoro, già prevista, di far ricorso al contratto di lavoro a termine per la sostituzione di altri lavoratori (ad eccezione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero).