Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dirimono il contrasto in materia di competenza territoriale nell’ipotesi di obbligazioni pecuniarie con riferimento al forum destinatae solutionis. In sintesi, gli ermellini aderiscono alla tesi più restrittiva secondo cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’articolo 1182, terzo comma, c.c. sono – sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., sia nella determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquidi, della quali cioè il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato
degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.”.
Il testo integrale della sentenza è scaricabile qui Cass. s.u. 17989 del 2016. – riproduzione riservata –